di Staff Habitami
12 Dicembre 2018
I modelli di contratto EPC per l'efficienza sostenibile degli edifici

Cosa sono i contratti EPC (Energy Performance Contract)

Fondamentale per parlare di EPC la presenza di un canone di servizio basato sulla quantità di risparmi energetici ottenuti grazie al miglioramento dell’efficienza energetica rispetto alla baseline di riferimento.

Per contratto EPC (energy performance contract o contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica) si intende, in accordo alla definizione data dal D.Lgs. 102/2014, un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

Gli elementi minimi che i contratti EPC devono contenere

A. un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
B. i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
C. la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
D. un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
E. data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
F. un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
G. l’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
H. disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
I. un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati ( ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
J. disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
K. disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto);
L. informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.

In altre parole non basta uno sconto economico rispetto alla spesa energetica storica – ossia la base dei contratti di servizio energia – per parlare di EPC. Occorre identificare con precisione i risparmi energetici, cui va collegato il canone del servizio. Questo significa che bisogna avere a disposizione i consumi prima dell’intervento per definire la baseline di riferimento, individuare i fattori di aggiustamento per adattarla alle modifiche annuali dell’impiego degli edifici e del clima, misurare i consumi post intervento e stabilire una formula che leghi i risparmi energetici al canone di servizio, riducendone l’entità al diminuire delle performance rispetto a quelle garantite (e stabilendo come condividere gli eventuali risultati migliorativi).

L’interesse per l’EPC deriva dalla possibilità di offrire al cliente finale – che sia una pubblica amministrazione, un’impresa o un condominio – la garanzia dei risparmi energetici e un accesso facilitato al finanziamento tramite terzi (banca o ESCO a seconda dei casi), ripagando l’intervento nel tempo grazie ai flussi di cassa conseguiti dalla riqualificazione energetica. Contratti di questo tipo sono usati da decenni nei più svariati ambiti (illuminazione pubblica e di interni, cogenerazione e fonti rinnovabili, riqualificazione di impianti termici e processi industriali, etc.), con durate comprese in genere fra i cinque e i dieci anni, sebbene esistano esempi oltre i quindici anni. Nel settore pubblico diverse sono le forme di appalto utilizzate, dall’appalto misto di lavori e servizi alla concessione. I fornitori nel caso dei contratti EPC sono le ESCO.

I modelli EPC di efficientamento energetico dell’edificio

1. Contratto Risparmio Garantito
In questa fattispecie, la ESCo fornisce essa stessa il capitale o ricorrendo a terzi finanziatori. Il risparmio energetico conseguito viene interamente utilizzato per ripagare il finanziamento dell’intervento e remunerare l’attività della ESCo. Alla scadenza contrattuale (il contratto solitamente ha una durata di circa 3-5 anni) il risparmio va interamente a favore del cliente che diventa proprietario degli impianti e delle opere eseguite. La ESCo incamera il 100% dei risparmi realmente ottenuti fino alla scadenza contrattuale, dichiarando in anticipo tutti i costi e i profitti e impiegando, in primis, i risparmi ottenuti per la copertura completa di questi costi.

2. Contratto Risparmio Condiviso
Come nel modello precedente, la ESCo fornisce il capitale con fonti proprie o ricorrendo a finanziatori terzi. In questo caso, però, le parti si accordano sulla suddivisione dei proventi del risparmio. I contratti hanno una durata di circa 5-10 anni in considerazione del fatto che soltanto una quota del risparmio contribuisce al recupero dell’investimento iniziale. Durante l’esecuzione del contratto la proprietà degli impianti e delle opere rimane in capo alla ESCo e alla scadenza contrattuale si trasferisce al cliente. In un contratto a risparmi condivisi, dunque, l’investimento viene rimborsato sulla base di un accordo, tra la ESCo e l’utente finale, di suddivisione della quota di risparmio determinato dallo studio di fattibilità. Come nel modello First Out, la ESCo oltre al rischio tecnico inerente alla performance a cui è legata la sua remunerazione, assume anche il rischio finanziario.

3. Contratto Risparmio Concordato garantito
In tale modello di EPC, il soggetto finanziatore è un soggetto terzo diverso dalla ESCo e dal cliente ma in questo modello è il cliente che sottoscrive il prestito, mentre la ESCo normalmente assume il ruolo di reperire ed organizzare il finanziamento, oltre a garantire un certo livello di rendimento in base al quale riceve il compenso dal cliente. Il contratto dura normalmente circa 4-8 anni. Secondo questa formula, dunque, la ESCo si impegna essenzialmente a garantire che i risparmi non siano inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base dell’analisi di fattibilità. La garanzia del risparmio si esplica attraverso formule che prevedono un indennizzo in favore del cliente in caso di consumi maggiori rispetto a quelli garantiti; nel caso in cui, invece, si conseguano risparmi superiori a quelli attesi, questi andranno normalmente a beneficio del cliente. In tale formula contrattuale, molto diffusa negli Stati Uniti, il cliente finale finanzia la progettazione e l’installazione del miglioramento delle misure di efficienza, assumendosi l’obbligo contrattuale del pagamento e il conseguente rischio di credito. Il prestito, in questo modo, grava sul bilancio del cliente e riduce, come in un prestito ordinario, la capacità d’affidamento della ESCo che, se l’esposizione fosse garantita diversamente, potrebbe essere impiegata per finanziare altre iniziative. Il ruolo della ESCo è quello di reperire il finanziamento assumendosi il rischio tecnico relativo alla riuscita della riqualificazione. La ESCo si impegna a garantire che i risparmi non siano inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base delle attività di auditing.

APPROFONDIMENTI

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Come realizzare risparmio energetico garantito

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