di Redazione
16 Febbraio 2017
Salviamo il Paesaggio chiede l'applicazione dell’articolo 42 della Costituzione

Art.42 della Costituzione della Repubblica Italiana

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Il territorio bene comune degli italiani

Se la proprietà privata non persegue la “funzione sociale”, viene meno la sua stessa tutela giuridica. Così Alessandro Mortarino riassume le argomentazioni di Paolo Maddalena “…non può essere consentito che una proprietà privata possa restare abbandonata e avulsa dal suo fine fondamentale di perseguire la sua funzione sociale senza limiti di tempo: dunque una proprietà privata non può essere perenne.

Non solo: chi ha dei capitali ha anche l’obbligo di investirli in attività produttive, in modo che essi perseguano una funzione sociale e siano utili a tutti. L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; l’articolo 42 della Costituzione infatti recita che “la legge riconosce e garantisce la proprietà privata … allo scopo di assicurarne la funzione sociale e l’accessibilità a tutti”.

È evidente come non ci si riferisca all’accessibilità alla “grande proprietà“, inconcepibile se si pensa alla concreta impossibilità di poterla garantire a tutti. A ben vedere, la Costituzione adotta una vera e propria “strategia” dello sviluppo, basata sui due fattori produttivi della ricchezza: le risorse della terra e il lavoro dell’uomo.

L’articolo 838 del nostro codice civile ci dice inoltre che «quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei beni da parte dell’autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità. La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città, o alle ragioni dell’arte, della storia, della sanità pubblica»”.

Siamo nel cuore del problema: il tema tocca infatti il “nervo” del rapporto tra proprietà collettiva e proprietà privata, indicando un principio già felicemente applicato in alcuni paesi scandinavi.
Leggi l’articolo di Alessandro Mortarino su Salviamo il Paesaggio

Salviamo il Paesaggio: difendiamo i territori

Campagna per il censimento degli immobili sfitti o non utilizzati, è la proposta di un censimento capillare, in ogni Comune italiano, per mettere in luce quante abitazioni e quanti edifici produttivi siano già costruiti ma non utilizzati, vuoti, sfitti.

Un gruppo di oltre 150 persone (tra cui amministratori locali, architetti, urbanisti, professionisti del settore) ha elaborato una scheda di censimento da recapitare agli oltre 8.000 Comuni italiani, richiedendone la compilazione in tempi rapidi.

È la precisa proposta di un metodo di pianificazione, che andrebbe adottato con immediatezza per scongiurare ciò che sta purtroppo accadendo, ovvero che i piani urbanistici siano realizzati lontano dai bisogni effettivi delle comunità locali e prevedano nuovo consumo di suolo, nonostante l’ampia disponibilità edilizia già esistente.
Per informarti sulla campagna permanente censimento del cemento

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