di Cristiana Ceruti
31 Gennaio 2019
Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Il Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della PA definisce i CAM

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.  

Il Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP) è stato adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 Aprile 2008 e confermato con il Decreto del 10 Aprile 2013. L’obiettivo del Decreto del 2008, appena citato, è quello di aumentare la diffusione dei GPP, ovvero dei “Green Public Procurement”.

L’UE definisce il GPP (Acquisti Verdi) come il processo tramite cui le Pubbliche Amministrazioni acquistano beni e servizi che hanno un minore impatto sull’ambiente durante il loro ciclo di vita. Con la promozione e l’uso del GPP (acquisti verdi) le autorità pubbliche possono influenzare il mercato stimolando l’industria a sviluppare tecnologie verdi che riguardano tutto il ciclo di vita dei prodotti: dalla produzione all’approvvigionamento, fino al trasporto, l’uso, e lo smaltimento.

L’obbligo dei GPP è stato introdotto per la prima volta dall’art. 68 bis nel D.lgs.n. 163/2006 s.m.i. Per effettuare gli acquisti verdi le PA devono seguire le indicazioni dei CAM. Ogni anno il Ministero dell’Ambiente ha il compito di stabilire le categorie di beni e servizi, gli impatti ambientali e i volumi di spesa su cui definire i CAM.

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “ e nel diffondere l’occupazione “verde”.

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa.

I CAM si dividono in 17 categorie di forniture ed affidamenti (qui l’elenco completo) tra questi il capitolo sui CAM in edilizia ovvero i Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

I punti toccati dai CAM in Edilizia sono molteplici dalla selezione dei candidati alle specifiche tecniche per edifici o gruppi di edifici, dalle specifiche tecniche del cantiere a quelle dei componenti edilizi fino ai criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione. Qui trovate il documento completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale pubblicato il 6 novembre 2017 e qui le precisazioni aggiornate al 15 novembre 2018.

I Criteri ambientali minimi in edilizia

I criteri ambientali minimi stanno generando forti preoccupazioni alle piccole imprese per gli stringenti requisiti imposti per la partecipazione alle gare pubbliche. La Confartigianato ha portato avanti questa battaglia segnalando la necessità di modificare urgentemente i decreti del Ministero dell’Ambiente di applicazione del Piano d’Azione Nazionale degli Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione in tutte le sedi all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

L’ANAC, che in base al Protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’Ambiente, deve fornire supporto alle stazioni appaltanti per migliorare le competenze sull’applicazione del nuovo Codice appalti, ha risposto aprendo un tavolo tecnico, ritenendo fondate le segnalazioni di Confartigianato e avviando un’istruttoria di approfondimento.

Intanto, nell’ambito del Progetto Life Prepair è stato redatto un “Manuale operativo per gli acquisti verdi: progettazione realizzazione e ristrutturazione di edifici con criteri di sostenibilità” utile agli operatori e alle pubbliche amministrazioni.

I protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale

I CAM Edilizia nelle indicazioni generali promuovono l’uso del Protocolli ed esattamente: …Allo scopo di definire completamente le scelte progettuali effettuate nello specifico caso, il progetto deve comprendere la redazione di un capitolato speciale d’appalto per la realizzazione dell’opera e di una esaustiva relazione metodologica. A tal fine, la stazione appaltante può trovare utile selezionare i progetti sottoposti ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well). Per meglio chiarire il ruolo di tali protocolli va detto che questi sono diversi tra loro e non contengono tutti i criteri presenti in questo documento o anche quando li contengono, non richiedono sempre gli stessi livelli di qualità e prestazione presenti nel presente documento di CAM, per cui la stazione appaltante potrà usare tali protocolli per verificare la rispondenza ad un criterio solo se, per l’assegnazione della certificazione, sono compresi i requisiti di cui ai criteri inseriti nel presente documento di CAM con livelli di qualità e prestazioni uguali o superiori. Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale dell’edificio/insediamento nella fase di uso, molto importante in relazione alla durata di vita media dei manufatti, è opportuno che il progetto definisca anche i principali criteri e modalità per la gestione degli stessi, che dovranno essere rispettati dall’organizzazione che se ne farà carico…

Inoltre per le verifiche di conformità di diversi criteri l’uso di uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici fa in modo di semplificare le documentazioni richieste: …Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita…

Minor ribasso addio, forse…

Nei CAM, finalmente, viene introdotto una modalità di aggiudicazione che non sia solo quella economica ma anche quella qualitativa: …al fine di promuovere l’uso strategico degli appalti pubblici, ha dato maggior rilievo alle caratteristiche qualitative, anche ambientali, per la determinazione di un’offerta «economicamente più vantaggiosa». L’aggiudicazione al «prezzo più basso» rimane applicabile ma solo in via residuale, perdendo la centralità propria dell’impostazione delle direttive previgenti. Viene anche istituita una nuova modalità di aggiudicazione sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita…

Autosufficienza energetica o quasi…

I CAM Edilizia indicano la via verso il consumo di energia zero: …Il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione energetica di edifici esistenti… deve prevedere un sistema di approvvigionamento energetico (elettrico e termico) in grado di coprire in parte o in toto il fabbisogno, attraverso almeno uno dei seguenti interventi: la realizzazione di centrali di cogenerazione o trigenerazione; l’installazione di parchi fotovoltaici o eolici; l’installazione di collettori solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria; l’installazione di impianti geotermici a bassa entalpia; l’installazione di sistemi a pompa di calore; l’installazione di impianti a biomassa…

Criteri Premianti

Vengono inoltre introdotti dei punteggi premianti in caso di miglior capacità tecnica dei progettisti, miglior prestazionalità del progetto, installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici, uso di materiali rinnovabili, uso (almeno il 60%) di prodotti estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati ad una distanza dal cantiere che non supera i 150 km, la redazione di un bilancio materico che indichi l’uso efficiente delle risorse impiegate per gli appalti.

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