di Redazione
11 Maggio 2015


È successo a Verona. Un uomo di 43 anni, il Sig. Alessio de Luigi, napoletano trasferitosi con la sua famiglia da alcuni anni nel capoluogo veneto, è stato chiamato in giudizio dal condominio dove risiede, per aver disturbato continuamente la serenità e la pace degli altri inquilini ascoltando a ripetizione e senza sosta un noto brano neomelodico, A mè me piace a nutella interpretato dal noto cantante Lucio Vario il Piccolo Lucio, nonostante ascoltasse il brano in orari consentiti per legge e senza che le emissioni sonore superassero la soglia della normale tollerabilità. Il Tribunale lo ha condannato a versare € 4345,00 come risarcimento del danno biologico nei confronti degli altri condomini.

Estratto della Sentenza del Giudice di Pace

Con atto di citazione debitamente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Verona, il Signor Alessio De Luigi in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di risolvere la controversia con il condominio dove lui risiede che chiede a questo Giudice di imporre il divieto di diffusione di musica e canzoni neomelodiche napoletane tramite radio, cd, pc, lettori mp3 o altri mezzi elettronici nella sua abitazione sita in – omissis.
In particolare gli attori deducevano la violazione degli art 844 cc e art 659 cp. La convenuta chiedeva accertarsi la responsabilità del Sig. De Luigi per colpa grave ai sensi dell’art.96 c.p.c.

In via preliminare si osserva quanto segue:
a) la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’imputato era stato più volte redarguito e sollecitato dall’amministratore anche con lettera raccomandata a non diffondere più canzoni neomelodiche partenopee, in particolar modo “a mè me piace a nutella del piccolo Lucio”, che viene trasmessa volontariamente e ripetutamente (a loop) in tutte le ore delle giornata senza interruzioni o varianti musicali (di genere, numero di bpm e tematiche).

b) Nel merito la domanda è fondata e per quanto di ragione va accolta.

c) In primo luogo si osserva: le canzoni napoletane sono prive di spessore artistico; vengono scritte senza tener conto di variare gli arrangiamenti, sono spesso plagi spudorati di brani contemporanei per garantire “l’orecchiabilità”, scadendo però nel ridicolo in quanto utilizzano i soliti giri melodici triti e ritriti da decenni. Il tipo di cantato è inoltre cantilenante, privo di tecnica e fondamentalmente povero di originalità. Le tematiche sono spesso incentrate sul sesso, abusi gastronomici e di sostante stupefacenti (esempio “Non la tocco più” di Gianni Celeste) e inoltre inneggiano il più delle volte ad uno stile di vita delinquenziale e violento, immolando personaggi della malavita organizzata a veri e propri eroi.

e) Come già evidenziato, nel caso in esame vi era, anche antecedentemente all’insorgere della lite, piena consapevolezza del fastidio che l’attore procurava alle persone del condominio, i quali lamentavano un alterazione del benessere psicofisico, dei normali ritmi di vita della tranquillità personale con stati di malessere, ansia, depressione e difficoltà a far fronte alle normali occupazioni.

f) Le canzoni neomelodiche, anche se il volume non superava la normale soglia della tollerabilità, procuravano un danno esistenziale consistente nelle immissioni acustiche fastidiose che non consentivano ai soggetti di godere serenamente nelle proprie abitazioni e di beneficiare delle attività che garantiscono non solo il pieno sviluppo umano ma soprattutto il normale svolgersi della sfera esistenziale, la quiete e le attività distensive e ricreative.

Questo Giudice condanna

Il sig. Alessio de Luigi al pagamento dell’importo di € 4345,00 nei confronti di tutti i condomini con gli interessi legali dal fatto al saldo e alle spese processuali da questi ultimi sostenute per il presente procedimento, che liquida in complessivi € 825,00.

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